Art. 16 
 
Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in  materia  di
  deducibilita'  delle  spese  relative  ai  contratti  di  locazione
  sostenute da studenti universitari fuori sede 
 
  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella  dell'Unione
europea e per ottemperare alla procedura di infrazione  n.  2009/4117
avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «. Alle medesime  condizioni  ed  entro  lo
stesso limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni  derivanti  da
contratti  di  locazione  e  di  ospitalita'  ovvero   da   atti   di
assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente
nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti  iscritti  a
un corso di laurea presso un'universita' ubicata  nel  territorio  di
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno  2013  e
in 16 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativo al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo dell'articolo 15, comma 1,  lettera  i-sexies,
          del Decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi  ),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 15. (Detrazione per oneri). 
              (Omissis). 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro . Alle medesime condizioni ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita` ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato  in  cui  l'immobile e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 10, comma 5, del  decreto  legge
          29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, L.  27  dicembre  2004,  n.
          307, cosi' recita; 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".