Art. 16 
 
 
  Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche 
 
  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo
delle  risorse  energetiche  nazionali  strategiche  di  idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   per
individuare  le  maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita
dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei
territori  limitrofi  nonche'  ogni  altra   disposizione   attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.