Art. 16 
       Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari 
 
  1. Con proprio decreto, il Ministero concede il  riconoscimento  ai
collegi  universitari  che  ne  avanzano  richiesta  nel  termine  di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. 
  2. Ai fini  del  riconoscimento,  il  collegio  universitario  deve
dimostrare di possedere  requisiti  e  standard  minimi  a  carattere
istituzionale,  logistico  e  funzionale,  non  inferiori  a   quelli
previsti per l'accesso ai finanziamenti di  cui  alla  legge  del  14
novembre 2000, n. 338, ed in particolare: 
    a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,  svolto  in
maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata  dimostrazione  del
possesso delle conseguenti qualificazioni e  strutture  organizzative
necessarie per la sua realizzazione; 
    b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali
ed infrastrutture idonee allo svolgimento di  funzioni  residenziali,
con connessi servizi alberghieri, di attivita' formative, culturali e
ricreative, concepite con alti standard qualitativi; 
    c) disporre di strutture ricettive in grado  di  ospitare  utenti
italiani, provenienti da piu' regioni  sul  territorio  nazionale,  e
stranieri, con particolare riguardo a  quelli  provenienti  da  paesi
dell'Unione  europea,  anche   in   una   prospettiva   di   sviluppo
interculturale. 
  3. Con decreto del Ministro, da adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono indicate le modalita' di dimostrazione dei  requisiti
di cui al comma 2, lettere a), b), c), e  le  modalita'  di  verifica
della  permanenza  dei  requisiti  medesimi  nonche'  di  revoca  del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica. 
  4.  Con  il  riconoscimento  di  cui  al  comma   1   il   collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio  universitario  di
merito". 
  5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui  collegi  universitari
legalmente riconosciuti.