Art. 16 

 

				 
                   Procedura per l'individuazione 
                    e la definizione dei mercati 

 
  1. La rubrica dell'articolo 18, del decreto legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Procedura   per
l'individuazione e la definizione dei mercati". 
 
          Note all'art. 16: 
              Il  testo   dell'articolo   18   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  18.  (Procedura  per   l'individuazione   e   la
          definizione dei mercati) 
              1. L'Autorita', tenendo in  massima  considerazione  le
          Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e
          servizi del settore delle  comunicazioni  elettroniche,  di
          seguito  denominate  «le  raccomandazioni»,  e   le   linee
          direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente  ai
          principi del diritto della concorrenza e sulla  base  delle
          caratteristiche e della  struttura  del  mercato  nazionale
          delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
          diversi  da  quelli  individuati   nelle   raccomandazioni,
          l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11  e
          12.".