Art. 16 
 
 
             Dati di produzione, vendita e utilizzazione 
 
  1. Le persone titolari di un'impresa commerciale o le societa'  che
commercializzano e vendono prodotti  fitosanitari  e  coadiuvanti  di
prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il
secondo mese successivo alla fine di  ciascun  anno  solare,  in  via
telematica  al  Sistema  informativo   agricolo   nazionale   (SIAN),
istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o  su  supporto  magnetico
all'Autorita' regionale competente, la scheda informativa sui dati di
vendita secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali.  Detta  scheda  si
riferisce alle  vendite  effettuate  esclusivamente  all'utilizzatore
finale. I  risultati  dei  dati  elaborati  dal  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali  entro  il  mese  di
dicembre di ogni anno. L'Autorita' regionale deve comunicare  inoltre
al Ministero della salute ed al Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali,  Servizio  informativo  agricolo  nazionale,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti
autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed  aggiorna  entro
il mese di dicembre  di  ogni  anno  tale  elenco,  comunicandone  le
variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su
supporto magnetico, secondo modalita' tecniche che  saranno  definite
dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  e
contenere  le  seguenti  informazioni  sui  dichiaranti  autorizzati:
ragione sociale, codice fiscale e indirizzo. 
  2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare: 
  a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o
cognome e nome, se trattasi di dichiarante  persona  fisica,  partita
IVA o codice fiscale, sede e recapito  telefonico  o  fax  o  e-mail,
nonche'  la  specificazione   se   titolare   dell'autorizzazione   o
intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita
che forniscono i prodotti fitosanitari; 
  b) informazioni relative ai prodotti  di  cui  al  comma  1,  quali
denominazione,  numero  di  registrazione,  quantita'   espresse   in
chilogrammi o litri. 
  3. Gli acquirenti  e  gli  utilizzatori  di  prodotti  fitosanitari
conservano presso l'azienda il registro  dei  trattamenti  effettuati
nel  corso  della  stagione  di  coltivazione.   Per   registro   dei
trattamenti   si   intende   un   modulo   aziendale   che    riporti
cronologicamente l'elenco  dei  trattamenti  eseguiti  sulle  diverse
colture, oppure,  in  alternativa,  una  serie  di  moduli  distinti,
relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono
essere  annotati  i  trattamenti  effettuati  con  tutti  i  prodotti
fitosanitari  utilizzati  in  azienda,  classificati  molto  tossici,
tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della
raccolta e comunque al piu' tardi entro trenta giorni dall'esecuzione
del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta: 
  a) i dati anagrafici relativi all'azienda; 
  b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione
espressa in ettari; 
  c) la data del trattamento, il prodotto  e  la  relativa  quantita'
impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonche' l'avversita'  che
ha reso necessario il trattamento. 
  4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalita'
di verifica nell'ambito dei piani  di  monitoraggio  e  di  controllo
ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei  trattamenti  va
conservato almeno per i  tre  anni  successivi  a  quello  a  cui  si
riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti puo'
essere compilato anche dall'utilizzatore  dei  prodotti  fitosanitari
diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso  il  titolare  deve
sottoscriverlo al  termine  dell'anno  solare.  Gli  utilizzatori  di
prodotti fitosanitari possono  avvalersi,  per  la  compilazione  del
registro dei trattamenti, dei centri di assistenza  agricola  di  cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,
previa notifica alla ASL di competenza. Detto  registro  puo'  essere
compilato  e  sottoscritto  anche   da   persona   diversa,   qualora
l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare
dell'azienda e nemmeno  con  l'acquirente  dei  prodotti  stessi.  In
questo caso dovra' essere presente in azienda, unitamente al registro
dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del  titolare.  Nel
caso in cui i  trattamenti  siano  realizzati  da  contoterzisti,  il
registro  dei  trattamenti  deve  essere   compilato   dal   titolare
dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista
per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista  potra'
annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda
controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso  di
cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con  i
quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro  dei
trattamenti  puo'  essere   conservato   presso   la   sede   sociale
dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto  dal  legale
rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro  dei
trattamenti  deve  essere  compilato  anche  quando  gli   interventi
fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate  alimentari
immagazzinate. Il registro dei  trattamenti  deve  essere  utilizzato
inoltre per gli impieghi effettuati in  ambito  extra-agricolo.  Sono
esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti  i  soggetti
che  utilizzano  prodotti  fitosanitari  esclusivamente  in  orti   e
giardini familiari il cui raccolto e' destinato al  consumo  proprio.
Il titolare dell'azienda deve  conservare  in  modo  idoneo,  per  il
periodo  di  tre  anni,  le  fatture   di   acquisto   dei   prodotti
fitosanitari, nonche' la copia dei moduli di acquisto,  dei  prodotti
con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi. 
 
          Note all'art. 16: 
              La legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi  a  sostegno
          dell'agricoltura.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
          giugno 1984, n. 153. 
              Il testo dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27
          maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA  e  istituzione
          dell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a
          norma dell'articolo 11 della L.  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137,
          cosi' recita: 
              «3-bis. Centri autorizzati di assistenza agricola. 
              1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto  del
          punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte
          salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
          iscritti agli ordini e ai collegi  professionali,  possono,
          con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di
          assistenza  agricola»  (CAA),  di  cui  al  comma   2,   ad
          effettuare, per conto dei propri utenti  e  sulla  base  di
          specifico mandato scritto, le seguenti attivita': 
              a) tenere  ed  eventualmente  conservare  le  scritture
          contabili; 
              b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
          coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
          benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
          regolarita'  formale  delle  dichiarazioni  immettendone  i
          relativi  dati  nel  sistema  informativo   attraverso   le
          procedure del SIAN; 
              c) interrogare le banche dati del SIAN  ai  fini  della
          consultazione dello stato di ciascuna pratica  relativa  ai
          propri associati. 
              2. I Centri di cui  al  comma  1  sono  istituiti,  per
          l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli  agricoltori,
          nella forma di societa' di capitali,  dalle  organizzazioni
          professionali agricole maggiormente rappresentative,  o  da
          loro associazioni, da associazioni  dei  produttori  e  dei
          lavoratori, da  associazioni  di  liberi  professionisti  e
          dagli enti di patronato e di assistenza professionale,  che
          svolgono servizi analoghi,  promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e   forestali,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni,  sono  stabiliti  i  requisiti   minimi   di
          garanzia  e  di  funzionamento  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri  hanno,
          in particolare, la  responsabilita'  della  identificazione
          del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
          dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei  dati,  del
          rispetto per quanto di competenza  delle  disposizioni  dei
          regolamenti (CE)  n.  1287/95  e  n.  1663/95,  nonche'  la
          facolta'  di  accedere   alle   banche   dati   del   SIAN,
          esclusivamente per il tramite di procedure di  interscambio
          dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri  utenti
          che abbiano rilasciato delega espressa  in  tal  senso  non
          costituisce violazione di quanto disposto  dalla  legge  30
          dicembre  1996,  n.  675,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. 
              4.  Le  regioni  verificano  i  requisiti   minimi   di
          funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza.  Le
          regioni,   inoltre,    possono    incaricare    i    Centri
          dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'. 
              4-bis.  Gli  organismi  pagatori,  nel   rispetto   del
          regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti  dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  le  previsioni  contenute
          nelle convenzioni di cui al comma  1,  sono  autorizzati  a
          conferire   immediata   esigibilita'   alle   dichiarazioni
          presentate tramite i  centri  di  assistenza  agricola.  Il
          Ministro delle politiche agricole e forestali, con  proprio
          decreto,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, definisce le caratteristiche delle  procedure
          e delle garanzie integrative secondo  quanto  previsto  dal
          comma 2.».