Art. 16 (L)
Contributo   per   il  rilascio  del  permesso  di  costruire  (legge
28 gennaio  1977,  n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, com-mi 1, 4 e 5;
11;  legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n.
537,  art.  7;  legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere  b)  e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge
11 marzo  1988,  n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  art.  58,  comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
                              comma 2)

  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso  di  costruire  comporta  la corresponsione di un contributo
commisurato  all'incidenza  degli  oneri di urbanizzazione nonche' al
costo  di  costruzione,  secondo  le  modalita' indicate nel presente
articolo.
  2.  La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e,  su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo
totale  o  parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo'
obbligarsi  a  realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con
le  modalita'  e  le  garanzie  stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione  delle  opere realizzate al patrimonio indisponibile del
comune.
  3.  La  quota  di  contributo  relativa  al  costo  di costruzione,
determinata  all'atto  del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera,
con  le  modalita'  e  le  garanzie  stabilite  dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
  4.  L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
e'  stabilita  con  deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione:
    a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
    b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
    c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
    d) ai   limiti   e   rapporti   minimi  inderogabili  fissati  in
applicazione  dall'articolo 41-quinquies,  penultimo  e ultimo comma,
della  legge  17 agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modifiche e
integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
  5.  Nel  caso  di mancata definizione delle tabelle parametriche da
parte  della  regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i
comuni   provvedono,   in  via  provvisoria,  con  deliberazione  del
consiglio comunale.
  6.  Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria, in conformita' alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
  7.  Gli  oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi:  strade  residenziali,  spazi  di  sosta o di parcheggio,
fognature,  rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
  8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi:  asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche'
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti  sportivi  di  quartiere,  aree  verdi  di quartiere, centri
sociali  e  attrezzature  culturali  e  sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie  sono  ricomprese  le  opere, le costruzioni e gli impianti
destinati  allo  smaltimento,  al  riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate.
  9.  Il  costo  di  costruzione  per  i nuovi edifici e' determinato
periodicamente   dalle  regioni  con  riferimento  ai  costi  massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma  della  lettera  g) del primo comma dell'articolo 4 della legge
5 agosto  1978,  n.  457.  Con  lo  stesso  provvedimento  le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia
agevolata,  per  le  quali  sono  determinate maggiorazioni del detto
costo  di  costruzione  in  misura non superiore al 50 per cento. Nei
periodi  intercorrenti  tra  le  determinazioni  regionali, ovvero in
eventuale  assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e'
adeguato  annualmente,  ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di  statistica  (ISTAT).  Il  contributo  afferente  al  permesso  di
costruire  comprende  una  quota  di detto costo, variabile dal 5 per
cento  al  20  per  cento,  che  viene  determinata  dalle regioni in
funzione  delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
  10.  Nel  caso  di  interventi  su  edifici  esistenti  il costo di
costruzione  e'  determinato  in  relazione al costo degli interventi
stessi,  cosi'  come  individuati  dal  comune  in  base  ai progetti
presentati  per  ottenere  il  permesso  di  costruire.  Al  fine  di
incentivare  il  recupero  del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi  di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che
i  costi  di  costruzione  ad  essi  relativi  non  superino i valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
 
          Note all'art. 16:
              - Per   completezza   si  riporta  il  testo  integrale
          dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150:
              "Art.  41-quinquies.  -  Nei comuni sprovvisti di piano
          regolatore  generale  o  di  programma di fabbricazione, la
          edificazione a scopo residenziale e' soggetta alle seguenti
          limitazioni:
                a) il   volume   complessivo   costruito  di  ciascun
          fabbricato  non  puo' superare la misura di un metro cubo e
          mezzo  per  ogni  metro  quadrato  di  area edificabile, se
          trattasi  di  edifici  ricadenti  in  centri abitati, i cui
          perimetri  sono definiti entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge con deliberazione
          del  Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale
          alle  opere  pubbliche e la Soprintendenza competente, e di
          un  decimo  di  metro  cubo per ogni metro quadrato di area
          edificabile, se la costruzione e' ubicata nelle altre parti
          del territorio;
                b) gli  edifici  non  possono comprendere piu' di tre
          piani;
                c) l'altezza   di   ogni  edificio  non  puo'  essere
          superiore  alla larghezza degli spazi pubblici o privati su
          cui  esso  prospetta e la distanza dagli edifici vicini non
          puo'   essere   inferiore  all'altezza  di  ciascun  fronte
          dell'edificio da costruire.
              Per  le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960,
          n.  1676,  il  Ministro per i lavori pubblici puo' disporre
          con  proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del
          piano   di  costruzione  di  abitazione  per  i  lavoratori
          agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste
          dal precedente comma.
              Le  superfici  coperte  degli  edifici  e dei complessi
          produttivi  non  possono  superare  un  terzo  dell'area di
          proprieta'.
              Le   limitazioni   previste   ai  commi  precedenti  si
          applicano nei comuni che hanno adottato il piano regolatore
          generale  o  il  programma di fabbricazione fino ad un anno
          dalla   data  di  presentazione  al  Ministero  dei  lavori
          pubblici.   Qualora  il  piano  regolatore  generale  o  il
          programma  di  fabbricazione  sia  restituito al Comune, le
          limitazioni  medesime  si  applicano  fino ad un anno dalla
          data   di   nuova  trasmissione  al  Ministero  dei  lavori
          pubblici.
              Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico,
          artistico   o   di   particolare   pregio  ambientale  sono
          consentite   esclusivamente   opere   di  consolidamento  o
          restauro,  senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono
          inedificabili  fino  all'approvazione  del piano regolatore
          generale.
              Nei  Comuni  dotati  di  piano regolatore generale o di
          programma   di  fabbricazione,  nelle  zone  in  cui  siano
          consentite  costruzioni  per  volumi  superiori a tre metri
          cubi  per  metro quadrato di area edificabile, ovvero siano
          consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere
          realizzati  edifici con volumi ed altezze superiori a detti
          limiti,  se  non  previa  approvazione  di  apposito  piano
          particolareggiato   o  lottizzazione  convenzionata  estesi
          all'intera    zona    e    contenenti    la    disposizione
          planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
              Le  disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo,
          quarto  e  sesto  hanno  applicazione  dopo  un  anno dalla
          entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie
          rilasciate  nel  medesimo periodo non sono prorogabili e le
          costruzioni  devono  essere  ultimate  entro due anni dalla
          data di inizio dei lavori.
              In  tutti  i  Comuni, ai fini della formazione di nuovi
          strumenti   urbanistici   o   della   revisione  di  quelli
          esistenti,  debbono essere osservati limiti inderogabili di
          densita'   edilizia,   di   altezza,   di  distanza  tra  i
          fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi tra spazi destinati
          agli   insediamenti   residenziali  e  produttivi  e  spazi
          pubblici  o  riservati  alle  attivita' collettive, a verde
          pubblico o a parcheggi.
              I  limiti  e  i  rapporti previsti dal precedente comma
          sono  definiti  per zone territoriali omogenee, con decreto
          del  Ministro  per i lavori pubblici di concerto con quello
          per  l'interno,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori
          pubblici.  In  sede  di  prima  applicazione della presente
          legge,   tale   decreto   viene   emanato  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della medesima.".
              - Per   completezza   si  riporta  il  testo  integrale
          dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457:
              "Art. 4 (Attribuzioni delle regioni). - Le regioni, per
          le  finalita'  di cui all'art. 1, provvedono in particolare
          a:
                a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio
          regionale,  distinguendo quello che puo' essere soddisfatto
          attraverso  il recupero del patrimonio edilizio esistente e
          quello  da  soddisfare  con  nuove  costruzioni; nonche' il
          fabbisogno  per  gli  insediamenti  rurali  nell'ambito dei
          piani di sviluppo agricolo;
                b) formare programmi quadriennali e progetti biennali
          di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie
          disponibili,   includendovi  anche  eventuali  stanziamenti
          integrativi disposti da loro stesse;
                c) ripartire  gli interventi per ambiti territoriali,
          di  norma  sovracomunali,  assicurando il coordinamento con
          l'acquisizione   e  urbanizzazione  delle  aree  occorrenti
          all'attuazione  dei  programmi,  e determinare la quota dei
          fondi  da  ripartire  per  ambiti  territoriali,  di  norma
          comunali,  per  gli  interventi  di recupero del patrimonio
          edilizio  esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla
          precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al
          15 per cento delle risorse disponibili;
                d) individuare    i    soggetti    incaricati   della
          realizzazione  dei  programmi  edilizi secondo i criteri di
          scelta indicati nel successivo art. 25;
                e) esercitare    la    vigilanza    sulla    gestione
          amministrativo-finanziaria   delle   cooperative  edilizie,
          comunque fruenti di contributi pubblici;
                f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe
          degli  assegnatari  di  abitazioni di edilizia residenziale
          comunque  fruenti  di  contributo  statale,  sulla base dei
          criteri  generali  definiti  dal  Comitato  per  l'edilizia
          residenziale;
                g) definire  i costi massimi ammissibili, nell'ambito
          dei  limiti  di  cui alla lettera n) del precedente art. 3,
          dandone   contestuale   comunicazione   al   Comitato   per
          l'edilizia residenziale;
                h) comunicare   ogni   tre   mesi   al  Comitato  per
          l'edilizia  residenziale  ed  alla  sezione  autonoma della
          Cassa  depositi  e prestiti di cui al successivo art. 10 la
          situazione  di  cassa riguardante la gestione del trimestre
          precedente  ed  il  presumibile fabbisogno dei pagamenti da
          effettuare  nel trimestre successivo sulla base dello stato
          di avanzamento dei lavori;
                i) redigere   annualmente,   nel  termine  e  con  le
          modalita'    stabilite    dal   Comitato   per   l'edilizia
          residenziale,  una  relazione sullo stato di attuazione dei
          programmi  nonche'  sull'attivita'  svolta  ai  sensi della
          precedente  lettera  e)  e  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
                l) disporre  la  concessione  dei contributi pubblici
          previsti dalla presente legge;
                m) esercitare  il controllo sul rispetto da parte dei
          soggetti  incaricati  della  realizzazione dei programmi di
          edilizia  abitativa  fruenti  di contributi pubblici, delle
          procedure  e  dei vincoli economici e tecnici stabiliti per
          la  realizzazione  dei  programmi  stessi  ed  accertare il
          possesso   dei  requisiti  da  parte  dei  beneficiari  dei
          contributi dello Stato.
              Le    regioni   possono   provvedere   alla   eventuale
          integrazione     dei    programmi    edilizi    utilizzando
          finanziamenti   stanziati  con  apposite  leggi  regionali,
          dandone   contestuale   comunicazione   al   Comitato   per
          l'edilizia residenziale.".