Art. 16.
                  Commissione didattica paritetica
  1.   Ciascuna   struttura   didattica  istituisce  una  commissione
didattica  paritetica  quale  osservatorio  permanente dell'attivita'
didattica dei corsi di studio a essa afferenti.
  2.  La commissione didattica paritetica e' composta da due docenti,
scelti/e  tra  i  membri  del  consiglio  della  struttura didattica,
dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso
di  strutture  didattiche  di  classi  di  piu' corsi di studio nella
commissione  viene  prevista  la  presenza di almeno uno studente per
ogni  corso di studi attivato. La commissione e' presieduta dal/dalla
presidente  del  consiglio  della  struttura  didattica  o  da un suo
delegato.
  3. La commissione didattica paritetica:
    a)  esprime  parere  sulla  coerenza tra i crediti assegnati alle
attivita'  formative  e gli specifici obiettivi formativi programmati
nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;
    b)   effettua  studi  e  rilevazioni  statistiche  finalizzati  a
monitorare   le  attivita'  formative  svolte  nei  corsi  di  studio
afferenti alla struttura;
    c)  propone  al  consiglio  della  struttura le iniziative atte a
migliorare l'organizzazione della didattica.