Art. 16.
                  Abrogazioni e disposizioni finali
  1.  Sono  abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
    a) l'articolo 4,   commi 1  e  2;  l'articolo 28,  commi 3  e  4;
l'articolo 29;    l'articolo 30;    l'articolo 33,   commi 1   e   2;
l'articolo 34, comma 3.
  2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
    a) l'articolo 5,   commi 1,   2   e   4;  l'articolo 7,  comma 7;
l'articolo 8.
  3.    E'   abrogato   l'articolo 1   del   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato in data 6 agosto
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994,
recante  recepimento  delle  norme  UNI  attuative  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del 26 agosto 1993, n. 412, recante il
regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti
termici  degli  edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato.
  4.  Gli  allegati,  che costituiscono parte integrante del presente
decreto,  sono  modificati  con  decreto del Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  delle  infrastrutture  e  trasporti,  sentita  la
Conferenza  unificata,  in  conformita'  alle modifiche tecniche rese
necessarie  dal  progresso  ovvero  a  quelle  introdotte  a  livello
comunitario  a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.
 
          Note all'art. 16:
              -  Si  riporta  il  desto degli articoli 4, 28, 33 e 34
          della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, citate nelle premesse,
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.    4   (Norme   attuative   e   sulle   tipologie
          tecnico-costruttive). - 1. (abrogato).
              2. (abrogato).
              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della   Repubblica,   adottato   previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato,  su  proposta  del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti il CNR, l'ENEA, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          emanate  norme  per  definire  i  criteri  generali  per la
          costruzione   o   la  ristrutturazione  degli  impianti  di
          interesse  agricolo,  zootecnico e forestale che facilitino
          il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
              4.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della   Repubblica,   adottato   previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato,   su   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  il  CNR, gli enti
          energetici,  le  regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano,   nonche'   le   associazioni   di  categoria
          interessate   e   le  associazioni  di  istituti  nazionali
          operanti  per  l'uso  razionale  dell'energia, sono emanate
          norme   per   il   contenimento  dei  consumi  di  energia,
          riguardanti  in  particolare  progettazione, installazione,
          esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici,  e  i
          seguenti  aspetti:  determinazione  delle  zone climatiche;
          durata   giornaliera  di  attivazione  nonche'  periodi  di
          accensione  degli  impianti  termici;  temperatura  massima
          dell'aria   negli   ambienti   degli   edifici  durante  il
          funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
          e   adeguamento   delle  infrastrutture  di  trasporto,  di
          ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
          favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
          e privati per le finalita' di cui all'art. 1.
              5.   Per   le   finalita'  di  cui  all'art.  1,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  parere  del  Consiglio di Stato, su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  d'intesa  con il Ministro dei trasporti,
          sono   emanate   norme  per  il  contenimento  dei  consumi
          energetici  in materia di reti e di infrastrutture relative
          ai  trasporti  nonche'  ai  mezzi di trasporto terrestre ed
          aereo pubblico e privato.
              6.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentiti  i  Ministri  interessati,  puo'
          emanare  norme  specifiche, efficaci anche solo per periodi
          limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
          energetici.
              7.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da  emanarsi entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono emanate
          norme   idonee  a  rendere  apprezzabile  il  conseguimento
          dell'obiettivo    dell'uso    razionale    dell'energia   e
          dell'utilizzo  di  fonti rinnovabili di energia nei criteri
          di  aggiudicazione  delle  gare  di  appalto economicamente
          rilevanti  per  la  fornitura  di  beni o servizi per conto
          della  pubblica  amministrazione, degli enti territoriali e
          delle  relative  aziende, degli istituti di previdenza e di
          assicurazione.  Tale normativa e' inserita di diritto nella
          normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
          relativi.».
              «Art.   28   (Relazione   tecnica  sul  rispetto  delle
          prescrizioni). - 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne
          ha  titolo,  deve  depositare  in  comune,  in doppia copia
          insieme  alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
          opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
          stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
          progettista   o   dai   progettisti,   che  ne  attesti  la
          rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
              2.  Nel  caso in cui la denuncia e la documentazione di
          cui  al  comma  1 non sono state presentate al comune prima
          dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
          amministrativa  di  cui  all'art. 34, ordina la sospensione
          dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
              3. (abrogato).
              4. (abrogato).
              5.  La  seconda  copia  della  documentazione di cui al
          comma   1,   restituita   dal   comune  con  l'attestazione
          dell'avvenuto  deposito,  deve essere consegnata a cura del
          proprietario  dell'edificio,  o  di  chi  ne  ha titolo, al
          direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi
          non  sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
          dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
          responsabili  della conservazione di tale documentazione in
          cantiere.».
              «Art. 33 (Controlli e verifiche). - 1. (abrogato).
              2. (abrogato).
              3.  In  caso  di  accertamento  di difformita' in corso
          d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
              4.  In  caso  di  accertamento  di difformita' su opere
          terminate  il sindaco ordina, a carico del proprietario, le
          modifiche   necessarie   per   adeguare   l'edificio   alle
          caratteristiche previste dalla presente legge.
              5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa
          il  prefetto  per  la  irrogazione  delle  sanzioni  di cui
          all'art. 34.».
              «Art.  34  (Sanzioni). - 1. L'inosservanza dell'obbligo
          di  cui  al  comma 1 dell'art. 28 e' punita con la sanzione
          amministrativa  non  inferiore  a  lire  un  milione  e non
          superiore a lire cinque milioni.
              2.   Il   proprietario  dell'edificio  nel  quale  sono
          eseguite  opere difformi dalla documentazione depositata ai
          sensi  dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli
          articoli 26  e  27 e' punito con la sanzione amministrativa
          in  misura  non inferiore al 5 per cento e non superiore al
          25 per cento del valore delle opere.
              3. (abrogato).
              4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
          dall'art.  29 e' punito con la sanzione amministrativa pari
          al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
          tariffa professionale.
              5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
          l'eventuale  terzo che se ne e' assunta la responsabilita',
          che  non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1
          e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore
          a  lire  un  milione e non superiore a lire cinque milioni.
          Nel  caso  in  cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
          sensi  del  comma  4  del  medesimo  art. 31, le parti sono
          punite  ognuna  con  la  sanzione  amministrativa pari a un
          terzo  dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva
          la nullita' dello stesso.
              6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32
          e'  punita  con  la sanzione amministrativa non inferiore a
          lire  cinque  milioni  e  non  superiore  a  lire cinquanta
          milioni, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
              7.  Qualora  soggetto della sanzione amministrativa sia
          un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve
          darne    comunicazione    all'ordine    professionale    di
          appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
              8.  L'inosservanza  della  disposizione  che  impone la
          nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per
          la  conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita
          con  la  sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci
          milioni e non superiore a lire cento milioni.».
              -  Gli  articoli  29  e 30 della citata legge n. 10 del
          1991, abrogati dal presente decreto, recavano:
              «Art. 29 (Certificazione delle opere e collaudo).
              Art. 30 (Certificazione energetica degli edifici).».
              -  Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n. 412 del 1993, citato
          nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  5  (Requisiti  e  dimensionamento degli impianti
          termici). - 1. (abrogato).
              2. (abrogato).
              3.  Nella  sostituzione  di  generatori  di  calore  di
          dimensionamento  del  o  dei  generatori stessi deve essere
          effettuato  in  modo  tale che il «rendimento di produzione
          medio  stagionale»  definito come il rapporto tra l'energia
          termica   utile   generata   ed   immessa   nella  rete  di
          distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche,
          compresa  l'energia elettrica, calcolato con riferimento al
          periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non
          inferiore al seguente valore:

                             (eta)g=(77+3 log Pn)%

          per   il  significato  di  log  Pn  e  per  il  fattore  di
          conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale
          quanto specificato ai commi 1 e 2.
              4. (abrogato).
              5.  Negli  impianti  termici  ad  acqua  calda  per  la
          climatizzazione  invernale con potenza nominale superiore a
          350  kw,  la  potenza  deve  essere ripartita almeno su due
          generatori'  di  calore.  Alla ripartizione di cui sopra e'
          ammessa  deroga  nel  caso di sostituzione di generatore di
          calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
          di  natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
          disponibilita' di spazio nella centrale termica.
              6.  Negli  impianti  termici  di  nuova  installazione,
          nonche'   in   quelli  sottoposti  a  ristrutturazione,  la
          produzione  centralizzata  dell'energia  termica necessaria
          alla  climatizzazione  invernale  degli  ambienti  ed  alla
          produzione  di  acqua calda per usi igienici e sanitari per
          una  pluralita'  di  utenze,  deve  essere  effettuata  con
          generatori   di  calore  separati,  fatte  salve  eventuali
          situazioni  per le quali si possa dimostrare che l'adozione
          di  un  unico  generatore  di calore non determini maggiori
          consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
          o    economica.    Gli   elementi   tecnico-economici   che
          giustificano  la  scelta  di'  un  unico  generatore  vanno
          riportati  nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
          legge  9 gennaio  1991,  n.  10. L'applicazione della norma
          tecnica  UNI  8065,  relativa  ai  sistemi  di  trattamento
          dell'acqua,  e'  prescritta, nei limiti e con le specifiche
          indicate  nella  norma  stessa, per gli impianti termici di
          nuova  installazione  con  potenza  complessiva superiore o
          uguale a 350 kw.
              7.  Negli  impianti termici di nuova installazione e in
          quelli  sottoposti  a  ristrutturazione,  i  generatori  di
          calore  destinati  alla  produzione  centralizzata di acqua
          calda  per  usi  igienici  e sanitari per una pluralita' di
          utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo
          le  norme  tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema
          di   accumulo   dell'acqua  calda  di  capacita'  adeguata,
          coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
          indicazioni  valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
          dell'allegato  B  e  devono essere progettati e condotti in
          modo  che  la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di
          immissione della rete di distribuzione, non superi i 48° C,
          + 5° C di tolleranza.
              8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
          ristrutturazione   degli  impianti  termici  nonche'  nella
          sostituzione   di   generatori  di  calore  destinati  alla
          produzione  di  energia  per la climatizzazione invernale o
          per  la  produzione  di  acqua calda sanitaria, per ciascun
          generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto
          di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra
          la  cassa  dei fumi del generatore stesso ed il camino allo
          scopo   di   consentire   l'inserzione   di  sonde  per  la
          determinazione   del  rendimento  di  combustione  e  della
          composizione  dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
          vigenti disposizioni.
              9.  Gli  impianti termici siti negli edifici costituiti
          da  piu'  unita'  immobiliari  devono  essere  collegati ad
          appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
          prodotti   di   combustione,  con  sbocco  sopra  il  tetto
          dell'edificio  alla quota prescritta dalla regolamentazione
          tecnica vigente, nei seguenti casi:
                nuove  installazioni di impianti termici, anche se al
          servizio delle singole unita' immobiliari;
                ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
                ristrutturazioni   della   totalita'  degli  impianti
          termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
                trasformazioni  da  impianto  termico centralizzato a
          impianti individuali;
                impianti  termici  individuali realizzati dai singoli
          previo distacco dall'impianto centralizzato.
              Fatte   salve   diverse   disposizioni  normative,  ivi
          comprese  quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e
          loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
          comma   possono  non  essere  applicate  in  caso  di  mera
          sostituzione  di  generatori  di  calore  individuali e nei
          seguenti  casi,  qualora  si  adottino generatori di calore
          che,   per   i  valori  di  emissioni  nei  prodotti  della
          combustione,   appartengano  alla  classe  meno  inquinante
          prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
                singole    ristrutturazioni   di   impianti   termici
          individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
          qualora  nella  versione  iniziale  non  dispongano gia' di
          camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
          della  combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
          funzionali   ed   idonei   o   comunque   adeguabili   alla
          applicazione  di  apparecchi  con  combustione asservita da
          ventilatore;
                nuove  installazioni  di impianti termici individuali
          in  edificio  assoggettato  dalla  legislazione nazionale o
          regionale   vigente  a  categorie  di  intervento  di  tipo
          conservativo,  precedentemente  mai dotato di alcun tipo di
          impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
          fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
          o comunque adeguabile allo scopo.
              Resta  ferma  anche  per  le  disposizioni del presente
          articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
          impianti  termici  in  base all'art. 1, comma 1 lettera f),
          quali:  stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
          unifamiliari.
              10.  In  tutti  i  casi  di  nuova  installazione  o di
          ristrutturazione   dell'impianto  termico,  che  comportino
          l'installazione  di  generatori  di  calore individuali che
          rientrano   nel   campo  di  applicazione  della  direttiva
          90/396/CEE  del  29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
          generatori   muniti   di  marcatura  CE.  In  ogni  caso  i
          generatori  di  calore  di tipo B1 (secondo classificazione
          della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
          locali  abitati  devono  essere  muniti  all'origine  di un
          dispositivo  di  sicurezza dello scarico dei prodotti della
          combustione,  secondo  quanto  indicato nella norma tecnica
          UNI-CIG EN 297 del 1996.
              11. Negli impianti termici di nuva istallazione e nelle
          opere  di  ristrutturazione degli impianti termici, la rete
          di   distribuzione   deve  essere  progettata  in  modo  da
          assicurare  un  valore  del  rendimento medio stagionale di
          distribuzione  compatibile  con  le  disposizioni di cui al
          comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
          ogni  caso,  come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
          di  distribuzione  del  calore, comprese quelle montanti in
          traccia  o  situate nelle intercapedini delle tamponature a
          cassetta,   anche   quando   queste  ultime  siano  isolate
          termicamente,   devono   essere  installate  e  coibentate,
          secondo  le modalita' riportate nell'allegato B al presente
          decreto.  La messa in opera della coibentazione deve essere
          effettuata  in  modo  da  garantire  il  mantenimento delle
          caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
          e  di  quelli  da costruzione, tenendo conto in particolare
          della  permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle
          condizioni     termoigrometriche    dell'ambiente,    della
          temperatura  del  fluido  termovettore.  Tubazioni portanti
          fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
          di  mandata  e ritorno dell'impianto termico, devono essere
          coibentate separatamente.
              12.  Negli impianti termici di nuova installazione e in
          quelli   sottoposti   a   ristrutturazione,  qualora  siano
          circoscrivibili  zone  di  edificio  a  diverso  fattore di
          occupazione  (ad  esempio  singoli  appartamenti ed uffici,
          zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e'
          prescritto  che  l'impianto  termico per la climatizzazione
          invernale  sia dotato di un sistema di distribuzione a zone
          che  consenta  la parzializzazione di detta climatizzazione
          in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
              13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
          casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
          il  rinnovo  dell'aria  nei locali siano adottati sistemi a
          ventilazione    meccanica    controllata,   e'   prescritta
          l'adozione  di  apparecchiature  per il recupero del calore
          disperso  per  rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata
          totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
          funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
          ai  valori  limite  riportati  nell'allegato C del presente
          decreto.
              14.  L'installazione  nonche' la ristrutturazione degli
          impianti  termici  deve essere effettuata da un soggetto in
          possesso  dei  requisiti  di  cui agli articoli 2 e 3 della
          legge  5 marzo  1990,  n. 46, attenendosi alle prescrizioni
          contenute  nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 10.
              15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
          uso  pubblico  e'  fatto  obbligo,  ai  sensi  del  comma 7
          dell'art.   26  della  legge  9 gennaio  1991,  n.  10,  di
          soddisfare  il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a
          fonti   rinnovabili   di  energia  o  assimilate  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma 3,  della  legge  n.  10 stessa, salvo
          impedimenti  di  natura  tecnica  od  economica. Per quanto
          riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
          caso  di  nuova  installazione  o  di ristrutturazione. Gli
          eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
          essere  evidenziati  nel progetto e nella relazione tecnica
          di  cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
          all'impianto  termico, riportando le specifiche valutazioni
          che  hanno  determinato  la  non applicabilita' del ricorso
          alle fonti rinnovabili o assimilate.
              16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
          economica,  per  gli  impianti  di produzione di energia di
          nuova  installazione  o  da  ristrutturare,  che  determina
          l'obbligo  del  ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
          assimilate  e' determinato dal recupero entro un periodo di
          otto  anni  degli  extracosti dell'impianto che utilizza le
          fonti  rinnovabili  o  assimilate  rispetto  ad un impianto
          convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno
          semplice,  e' determinato dalle minori spese per l'acquisto
          del  combustibile,  o di altri vettori energetici, valutate
          ai  costi  di  fornitura  all'atto  della  compilazione del
          progetto,  e  dagli  eventuali  introiti  determinati dalla
          vendita  della  sovrapproduzione  di  energia  elettrica  o
          termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da
          otto  a  dieci  anni per edifici siti nei centri urbani dei
          comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
          di   tener  conto  della  maggior  importanza  dell'impatto
          ambientale.
              17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
          utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per
          la  produzione  di  acqua calda per usi igienici e sanitari
          anche   per  altri  usi,  compreso  l'utilizzo  di  energia
          meccanica  e  l'utilizzo  o  la  vendita a terzi di energia
          elettrica,   le   valutazioni   comparative   tecniche   ed
          economiche  di  cui  ai  commi  15  e  16  vanno effettuate
          globalmente  tenendo  conto  anche  dei suddetti utilizzi e
          vendite.
              18.  L'allegato  D al presente decreto individua alcune
          tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
          assimilate  elettivamente  indicate  per  la  produzione di
          energia  per specifiche categorie di edifici. L'adozione di
          dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
          specificatamente   valutata   in  sede  di  progetto  e  di
          relazione  tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
          1991,   n.   10  senza  che  tale  adempimento  esoneri  il
          progettista  dal  valutare  la  possibilita'  al ricorso ad
          altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
          o assimilate, da lui ritenute valide.».
              «Art.  7  (Termoregolazione  e contabilizzazione). - 1.
          Fermo  restando che gli edifici la cui concessione edilizia
          sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
          del   presente  decreto  devono  disporre  dei  sistemi  di
          regolazione   e   controllo   previsti   dalle   precedenti
          normative,  le disposizioni contenute nel presente articolo
          si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
          nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
              2.  Negli  impianti  termici  centralizzati  adibiti al
          riscaldamento  ambientale  per  una  pluralita'  di utenze,
          qualora  la  potenza  nominale  del  generatore di calore o
          quella  complessiva  dei  generatori di calore sia uguale o
          superiore  a  35  kw, e' prescritta l'adozione di un gruppo
          termoregolatore  dotato  di  programmatore  che consenta la
          regolazione   della  temperatura  ambiente  almeno  su  due
          livelli  a  valori  sigillabili  nell'arco delle 24 ore. Il
          gruppo  termoregolatore  deve  essere pilotato da una sonda
          termometrica  di  rilevamento della temperatura esterna. La
          temperatura  esterna  e  le  temperature  di  mandata  e di
          ritorno  del fluido termovettore devono essere misurate con
          una incertezza non superiore a \pm 2 °C.
              3.  Ai  sensi  del  comma  6  dell'art.  26 della legge
          9 gennaio  1991,  n.  10,  gli impianti di riscaldamento al
          servizio   di   edifici   di   nuova  costruzione,  la  cui
          concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
          1991,  data  di  entrata  in  vigore  di detto articolo 26,
          devono  essere  progettati  e  realizzati  in  modo tale da
          consentire  l'adozione  di sistemi di termoregolazione e di
          contabilizzazione   del  calore  per  ogni  singola  unita'
          immobiliare.  Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge
          9 gennaio  1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di
          edifici  di  nuova costruzione, la cui concessione edilizia
          sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati
          di  sistemi  di termoregolazione e di contabilizzazione del
          consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare.
              4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
          presente  articolo  puo'  essere dotato di un programmatore
          che   consenta   la  regolazione  su  un  solo  livello  di
          temperatura   ambiente   qualora  in  ogni  singola  unita'
          immobiliare  sia effettivamente installato e funzionante un
          sistema  di  contabilizzazione  del  calore e un sistema di
          termoregolazione  pilotato  da  una  o piu' sonde di misura
          della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
          di  programmatore  che  consenta  la  regolazione di questa
          temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
              5.  Gli  edifici  o  le  porzioni  di  edificio  che in
          relazione  alla  loro  destinazione  d'uso sono normalmente
          soggetti  ad  una  occupazione  discontinua nel corso della
          settimana   o  del  mese  devono  inoltre  disporre  di  un
          programmatore   settimanale   o  mensile  che  consenta  lo
          spegnimento  del generatore di calore o l'intercettazione o
          il  funzionamento  in regime di attenuazione del sistema di
          riscaldamento nei periodi di non occupazione.
              6.  Gli impianti termici per singole unita' immobiliari
          destinati,    anche    se    non    esclusivamente,    alla
          climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
          un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde
          di  misura della temperatura ambiente con programmatore che
          consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
          livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
              7. (abrogato).
              8.  L'eventuale  non  adozione  dei  sistemi  di cui al
          comma 7  deve  essere  giustificata  in  sede  di relazione
          tecnica   di  cui  al  comma 1  dell'art.  28  della  legge
          9 gennaio  1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
          apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere
          effettuata  utilizzando la metodologia indicata dalle norme
          tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
              9.  Nel  caso  di  installazione in centrale termica di
          piu'  generatori  di  calore,  il  loro  funzionamento deve
          essere  attivato  in  maniera  automatica in base al carico
          termico dell'utenza.».
              -  L'art.  8  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 412 del 1993, abrogato dal presente decreto,
          recava:
              «Art.   8  (Valori  limite  del  fabbisogno  energetico
          normalizzato per la climatizzazione invernale).».
              - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
          11  (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione  degli  obblighi  comunitari  - pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   15 febbraio  2005,  n.  37),  e'  il
          seguente:
              «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.».