Art. 16.

  Per  i  trasporti  di  combustibili  nucleari,  prodotti  o residui
radioattivi,  l'esercente  e'  responsabile in conformita' alle norme
della presente legge, per le sostanze:
    a)  che  provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a
quando  non  siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai
sensi della presente legge;
    b)  che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengano
da  un  esercente  di  paese  straniero  che,  in base alla sua legge
nazionale  od  a  convenzioni  internazionali,  non  sia obbligato ad
assumere  la  responsabilita'  in limiti almeno uguali a quelli della
presente legge.
  L'esercente  e'  liberato  dalla responsabilita' per i trasporti di
cui  ai  commi  precedenti  qualora il trasporto sia effettuato da un
trasportatore a cui tale responsabilita' sia trasferita per legge.