(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 16)
                              Art. 16. 
               Tabella delle esattorie della provincia 

 
  Il  prefetto  forma  la  tabella  delle  esattorie  comprese  nella
provincia, con l'indicazione della circoscrizione  e  della  sede  di
ciascuna  esattoria,  la  invia  al   Ministero   delle   finanze   e
all'intendenza di finanza e provvede  a  farla  inserire  nel  Foglio
degli annunzi legali della provincia non oltre  il  15  dicembre  del
penultimo anno del decennio esattoriale.