Art. 16.
          (Trattamenti economici collettivi discriminatori)

  E'  vietata  la  concessione  di  trattamenti  economici di maggior
favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
  Il  pretore,  su  domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata
attuata  la  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  o delle
associazioni   sindacali   alle  quali  questi  hanno  dato  mandato,
accertati  i  fatti,  condanna  il  datore  di lavoro al pagamento, a
favore  del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo
dei   trattamenti   economici   di  maggior  favore  illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.