Art. 16.
(Rilascio di certificati da parte  degli  uffici  distrettuali  delle
                              imposte)

  Ai  fini  dell'accertamento  delle condizioni economiche i comitati
provinciali   di   assistenza   e   beneficenza  pubblica  richiedono
direttamente  agli  uffici distrettuali delle imposte, entro quindici
giorni   dalle   comunicazioni   delle   commissioni   sanitarie,  il
certificato  relativo  all'eventuale  iscrizione dell'interessato nei
ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il
certificato  relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli
dell'imposta complementare dei redditi.