Art. 16. 
                        Aliquote dell'imposta 
 
  L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura  del  dodici  per
cento della base imponibile dell'operazione. 
  L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che  hanno
per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed e'
elevata al diciotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni
elencati nell'allegata tabella B. 
  Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti  d'opera,  di
appalto e simili che hanno per oggetto  la  produzione  di  beni  con
materie fornite in tutto o in parte  prevalente  dal  prestatore  del
servizio, l'imposta si applica con la  stessa  aliquota  che  sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti.