Art. 16. Altre detrazioni Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o piu' persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta: a) lire trentaseimila, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito; b) lire dodicimila a fronte degli oneri indicati nello art. 10, con facolta' del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dell'imposta locale sui redditi. Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o piu' persone, il cui ammontare lordo non supera tre milioni di lire per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facolta' di optare per la deduzione nell'effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'art. 10 dal reddito complessivo. Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione di una o piu' persone, per ciascuna di esse si detrae dall'imposta la somma di lire quarantottomila, rapportata per la parte di lire trentaseimila al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con le detrazioni previste nei commi precedenti. Il contribuente ha tuttavia facolta' di optare per la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'art. 10 nella loro effettiva misura, nel qual caso la detrazione dall'imposta compete nella minor misura di lire trentaseimila per persona, rapportata al periodo di pensione. Le detrazioni previste nei commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 ed anche nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 11.