Art. 16. 
                          Altre detrazioni 
 
Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro
dipendente di una o piu' persone, per ciascuna di esse si  detraggono
dall'imposta: 
 
a) lire trentaseimila, rapportate al periodo di lavoro  nell'anno,  a
fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito; 
 
b) lire dodicimila a fronte degli oneri indicati nello art.  10,  con
facolta'  del  contribuente  in  sede  di  dichiarazione  annuale  di
chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo  nell'effettiva
misura e ferma restando, in  ogni  caso,  la  deduzione  dell'imposta
locale sui redditi. 
 
Se alla  formazione  della  base  imponibile  concorrono  redditi  di
impresa di una o piu' persone, il cui ammontare lordo non supera  tre
milioni di lire per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna
di dette persone, le stesse somme indicate nel comma  precedente.  Il
contribuente ha facolta' di optare per  la  deduzione  nell'effettiva
misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri
di cui all'art. 10 dal reddito complessivo. 
 
Se alla  formazione  della  base  imponibile  concorrono  redditi  da
pensione di una o piu'  persone,  per  ciascuna  di  esse  si  detrae
dall'imposta la somma di  lire  quarantottomila,  rapportata  per  la
parte di lire trentaseimila al periodo di pensione  nell'anno  e  non
cumulabile con  le  detrazioni  previste  nei  commi  precedenti.  Il
contribuente ha tuttavia facolta' di  optare  per  la  deduzione  dal
reddito complessivo  degli  oneri  di  cui  all'art.  10  nella  loro
effettiva misura, nel qual caso la  detrazione  dall'imposta  compete
nella minor misura di lire trentaseimila per persona,  rapportata  al
periodo di pensione. 
 
Le detrazioni previste nei commi precedenti competono in  aggiunta  a
quelle previste nell'art.  15  ed  anche  nell'ipotesi  prevista  dal
secondo comma dell'art. 11.