Art. 16.

  Sugli  alcoli  di  prima  categoria o considerati tali agli effetti
fiscali,   oltre  l'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente
sovrimposta di confine, e' dovuto un diritto erariale nella misura di
L. 90.000 per ettanidro.
  Il diritto erariale e' stabilito:
    nella   misura   di  L.  40.000  per  ettanidro  per  gli  alcoli
provenienti dal melasso, comprese le acque alcooliche residuali della
fabbricazione  di lievito di melasso, nonche' dai sottoprodotti della
lavorazione butilacetonica;
    nella  misura di L. 36.000 per ettanidro per l'alcool proveniente
dal sorgo;
    nella  misura di L. 37.000 per ettanidro per l'alcool proveniente
dalla  canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri
annui;
    nella  misura  di  L. 6.000 per ettanidro per l'alcool di seconda
categoria proveniente da frutta.
  I  diritti  erariali  nella  misura  indicata nel secondo comma del
presente  articolo  si  applicano soltanto se l'impiego delle materie
prime  da  cui  gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente
accertato dagli agenti dell'amministrazione finanziaria.