Art. 16. Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, e' dovuto un diritto erariale nella misura di L. 90.000 per ettanidro. Il diritto erariale e' stabilito: nella misura di L. 40.000 per ettanidro per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcooliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonche' dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica; nella misura di L. 36.000 per ettanidro per l'alcool proveniente dal sorgo; nella misura di L. 37.000 per ettanidro per l'alcool proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui; nella misura di L. 6.000 per ettanidro per l'alcool di seconda categoria proveniente da frutta. I diritti erariali nella misura indicata nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'amministrazione finanziaria.