Art. 16. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di cui all'articolo precedente, i presidenti delle giunte regionali determinano, con propri decreti, su conformi delibere delle rispettive giunte, il coefficiente volumico globale di dispersione termica massimo ammissibile per ciascun comune delle rispettive regioni. Trascorso il termine di cui al comma precedente, e sino a quando i comuni non avranno adeguato i regolamenti edilizi alle disposizioni del decreto del presidente della giunta regionale e alle altre norme della presente legge, sara' applicato il valore minimo del coefficiente volumico globale di dispersione termica fissato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 15, per la zona climatica comprendente il comune interessato.