Art. 16. 
 
  Entro  tre  mesi  dall'emanazione  del  decreto  del  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  di  cui  all'articolo
precedente, i presidenti  delle  giunte  regionali  determinano,  con
propri decreti, su conformi  delibere  delle  rispettive  giunte,  il
coefficiente  volumico  globale  di   dispersione   termica   massimo
ammissibile per ciascun comune delle rispettive regioni. 
  Trascorso il termine di cui al comma precedente, e sino a quando  i
comuni non avranno adeguato i regolamenti edilizi  alle  disposizioni
del decreto del presidente della giunta regionale e alle altre  norme
della  presente  legge,  sara'  applicato  il   valore   minimo   del
coefficiente volumico globale  di  dispersione  termica  fissato  dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 15, per  la  zona  climatica
comprendente il comune interessato.