(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 16)
                              Art. 16. 
          Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione 
 
 
  Negli  edifici   sociali   tutti   gli   apparecchi   di   comando,
interruttori, campanelli  di  allarme,  manovrabili  da  parte  della
generalita' del pubblico, devono essere posti ad una altezza  massima
di 0,90 m dal pavimento. 
  Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche  in
caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti,  ecc.),
ed azionabili mediante leggera pressione. 
  Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti
ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal pavimento. 
  Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti,
nei vari ambienti, in  posizione  tale  da  consentire  la  immediata
percezione visiva ed acustica.