Art. 16. 
Funzioni  direttive  e  di  coordinamento  riservate  al   professore
                              ordinario 
 
  Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13,
sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside
di facolta', direttore di dipartimento e di  consiglio  di  corso  di
laurea, nonche' le funzioni di coordinamento dei corsi  di  dottorato
di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca. 
  E' riservata di norma ai professori  ordinari  la  direzione  degli
istituti, delle scuole di perfezionamento  e  di  specializzazione  e
delle scuole dirette a fini speciali. 
  In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di  detti
istituti e scuole e' affidata a professori associati.