Art. 16. Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonche' le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca. E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole e' affidata a professori associati.