ART. 16.
(Competenze in materia  di  assunzione  di personale non di ruolo per
                 gli insegnamenti di arte applicato)

  L'articolo  17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e' modificato nel
senso  che  per  gli  insegnamenti di arte applicata, per i quali non
sono  previsti  titoli  di  studio, tutte le competenze in materia di
assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al
contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.
  L'accertamento  e  la  valutazione  dei  titoli  professionali sono
affidati  dal  provveditore  agli studi competente ad una commissione
presieduta  da  un  preside  di  istituto  d'arte  estratto a sorte e
composta   da  due  insegnanti,  di  cui  uno  titolare  di  cattedra
artistico-professionale,   relativa   al   corrispondente   posto  di
insegnamento di arte applicata.