ART. 16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilita', dichiara che non vi e' luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.