Art. 16 
                         Tassazione separata 
 
  1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: 
    a) trattamento di fine rapporto  di  cui  all'articolo  2120  del
codice  civile  e  indennita'  equipollenti,   comunque   denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro  dipendente,  compresi
quelli contemplati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47,
anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre
indennita' e somme percepite una  volta  tanto  in  dipendenza  della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti  dalla  capitalizzazione  di  pensioni  e  quelle
attribuite  a  fronte  dell'obbligo  di  non  concorrenza  ai   sensi
dell'articolo 2125 del codice civile; 
    b) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per
prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennita'
di cui alle lettere a) e  g)  del  comma  1  dell'articolo  47  e  le
pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46; 
    c)  indennita'  percepite  per  la  cessazione  dei  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 49, se il diritto all'indennita'  risulta  da  atto  di
data certa anteriore all'inizio del rapporto; 
    d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; 
    e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; 
    f) indennita' percepite da  sportivi  professionisti  al  termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma  dell'articolo  4
della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a); 
    g) plusvalenze, compreso  il  valore  di  avviamento,  realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di aziende e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali
esercitate da piu' di cinque anni; 
    h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore
in caso di cessazione della locazione di immobili urbani  adibiti  ad
usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento  delle
farmacie spettanti al precedente titolare; 
    i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in  forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni; 
    l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel  valore  normale
dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate  nell'articolo  5
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi
in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in  dipendenza
di liquidazione, anche concorsuale,  delle  societa'  stesse,  se  il
periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa'  e  la
comunicazione del recesso  o  dell'esclusione,  la  deliberazione  di
riduzione  del  capitale,  la  morte  del  socio  o  l'inizio   della
liquidazione e' superiore a cinque anni; 
    m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel  valore  normale
dei beni assegnati ai  soci  di  societa'  soggette  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,  riduzione  del
capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il  periodo  di  tempo
intercorso tra la costituzione della societa', la  comunicazione  del
recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio  della
liquidazione e' superiore a cinque anni; 
    n) redditi compresi nelle somme o nel  valore  normale  dei  beni
attribuiti alla scadenza dei contratti  e  dei  titoli  di  cui  alle
lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o  del  titolo  e'
superiore a cinque anni. 
  2. I redditi indicati alle lettere da g) a  n)  del  comma  1  sono
esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa'  in  nome
collettivo o  in  accomandita  semplice;  se  conseguiti  da  persone
fisiche  nell'esercizio  di   imprese   commerciali,   sono   tassati
separatamente  a  condizione  che  ne  sia  fatta   richiesta   nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di  imposta  al  quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 
  3. Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del  comma  1  il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione  separata
facendolo constare  espressamente  nella  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha  avuto  inizio
la percezione. 
  4. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative  alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano  costituzione  o  trasferimento  di  diritti  reali  di
godimento e per i conferimenti in societa'. 
 
          Nota all'art. 16:
            Si  trascrive  il  testo dell'art. 4, settimo comma della
          legge  23  marzo  1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti
          tra societa' e sportivi professionisti):
            "Le  federazioni  sportive nazionali possono prevedere la
          costituzione  di  un  fondo gestito da rappresentanti delle
          societa'  e  degli  sportivi  per  la  corresponsione della
          indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva
          a norma dell'art. 2123 del codice civile".