ART. 16. 
             (Personale addetto alla Direzione generale 
                 per la cooperazione allo sviluppo) 
 
  1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo e' costituito da: 
    a) personale del Ministero degli affari esteri; 
    b) magistrati ordinari o amministrativi,  avvocati  dello  Stato,
comandati o nominati con  le  modalita'  previste  dagli  ordinamenti
delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita'; 
    c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai
sensi dell'articolo 12; 
    d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti  locali
e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo  o
di comando; 
    e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,  provenienti  da
organismi internazionali nei limiti  di  un  contingente  massimo  di
trenta unita', assunti dalla Direzione generale per  la  cooperazione
allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti  dalla
lettera c). 
  2. Fino a cinque  funzionari  della  carriera  diplomatica  possono
essere collocati a disposizione per incarichi  speciali  da  svolgere
presso la Direzione generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e
all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo  111
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967. 
 
          Nota all'art. 16, comma 2:
            Il  testo  dell'art.  111  del  D.P.R. n. 18/1967 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 10 comma 1) e' il seguente:
            "Art.   111.   (Collocamento   a   disposizione).  -  Gli
          ambasciatori,  i  ministri plenipotenziari ed i consiglieri
          di  ambasciata,  possono,  con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro per gli affari esteri,
          essere  collocati a disposizione del Ministero, quando cio'
          sia richiesto dall'interesse del servizio.
            Qualora  i  funzionari  a disposizione siano investiti di
          incarico  speciale  lo  stato  di disposizione cessa con la
          cessazione dell'incarico.
            Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo
          di  disposizione non puo' eccedere i due anni; trascorso il
          suddetto  periodo  senza  che sia stata altrimenti disposto
          essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.
            Il  numero  complessivo dei funzionari a disposizione non
          puo'  essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del
          ruolo organico".