Art. 16.
  Le   domande  per  acquistare  burro  ai  sensi  dell'art.  16  del
"regolamento" devono essere presentate agli organismi  di  intervento
dove  il  burro e' depositato e devono contenere tutte le indicazioni
previste all'art. 19 del "regolamento" medesimo.
  L'Azienda   di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.) provvedera' ad  impartire  con  proprio  provvedimento  le
disposizioni  contenenti  le  modalita'  per  la  presentazione delle
domande di acquisto del burro da essa detenuto e per la  costituzione
della  garanzia  di  aggiudicazione  e  di  destinazione  secondo  le
disposizioni del "regolamento" ed  in  conformita'  dell'art.  8  del
regolamento  CEE  n.  2220/85  e  dell'art. 13 del regolamento CEE n.
1687/76.
  L'A.I.M.A.  provvedera',  in relazione ad ogni contratto di vendita
concluso e per ogni cauzione di garanzia prestata ai sensi  dell'art.
24  del  "regolamento",  ad  informare  gli  "organi  di  controllo",
territorialmente    competenti     in     relazione     alla     sede
dell'aggiudicatario di burro dei quantitativi di prodotto oggetto del
contratto e di ogni altro elemento utile  per  lo  svolgimento  degli
accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
  I soggetti di cui all'art. 3 del "regolamento" che acquistano burro
dall'A.I.M.A. nonche' presso altri organismi  di  intervento  possono
destinare  il  prodotto  esclusivamente  a  coloro che si impegnano a
provvedere direttamente alla concentrazione,  alla  fabbricazione  di
premiscele o alla denaturazione del burro.
  Il  burro  concentrato, nonche' le premiscele possono essere cedute
esclusivamente  agli  operatori  che  si  impegnano  ad  incorporarli
direttamente  negli  alimenti composti per animali. Tale impegno deve
risultare dal contratto di cessione.
  I  soggetti  indicati  al  quarto comma del presente articolo e gli
stabilimenti che effettuano la trasformazione del burro in premiscele
devono  provvedere  a  mezzo  telegramma  o  telex  entro  le  24 ore
successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli  "organi  di
controllo"  competenti  per territorio di partenza e destinazione del
prodotto, ogni trasferimento di burro concentrato puro  o  sottoforma
di miscela di grassi o di premiscela.
  La comunicazione deve contenere:
    a) generalita' e indirizzo del destinatario;
    b) la quantita' di burro concentrato puro o sottoforma di miscela
di grassi o di premiscele;
    c) gli estremi della fattura o della bolla di accompagnamento;
    d)  la  data  di  aggiudicazione del burro, nonche' quella limite
entro la quale il prodotto deve  essere  incorporato  negli  alimenti
composti   per  animali  e  l'indicazione  se  trattasi  di  prodotti
addizionati  dei  traccianti  di  cui  all'art.   6,   par.   2   del
"regolamento".