Art. 16. (Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, puo' essere sciolto. Inoltre puo' essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo. 2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio. 3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1. 4. Il commissario ha la facolta' di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.