Art. 16. 
 
  (Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 
 
  1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,  richiamato
all'osservanza dei propri doveri, persiste nel  violarli,  ovvero  se
ricorrono altri gravi  motivi,  puo'  essere  sciolto.  Inoltre  puo'
essere sciolto su richiesta scritta e motivata  di  almeno  un  terzo
degli appartenenti all'albo. 
  2. In caso  di  scioglimento  del  consiglio  dell'ordine,  le  sue
funzioni sono esercitate da un commissario  straordinario,  il  quale
dispone, entro novanta  giorni  dalla  data  dello  scioglimento,  la
convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio. 
  3. Lo scioglimento  del  consiglio  dell'ordine  e  la  nomina  del
commissario sono disposti  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi  dei  casi
di cui al comma 1. 
  4. Il commissario ha la facolta'  di  nominare,  tra  gli  iscritti
nell'albo, un comitato di non meno di due e non piu' di  sei  membri,
uno  dei  quali  con  funzioni  di  segretario,   che   lo   coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.