Art. 16. (Bacini di rilievo regionale) 1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15. 2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nulla e' innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi drivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.
Nota all'Art. 16: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'Art. 10.