Art. 16. 
                    (Bacini di rilievo regionale) 
 
  1. Bacini di rilievo regionale sono  tutti  quelli  non  ricompresi
nelle disposizioni degli articoli 14 e 15. 
  2. Le funzioni amministrative  relative  alle  risorse  idriche  in
tutti i bacini  di  rilievo  regionale  sono  delegate  alle  regioni
territorialmente  competenti  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Nulla e' innovato al disposto del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina
delle grandi drivazioni sia nei bacini di rilievo  regionale  sia  in
quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15. 
 
          Nota all'Art. 16:
          Per  il  titolo  del  D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note
          all'Art. 10.