(Norme-art. 16)
                               Art. 16 
                       (Sanzioni disciplinari) 
  1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  senza
giustificato  motivo  omettono  di  riferire  nel  termine   previsto
all'autorita' giudiziaria  la  notizia  del  reato,  che  omettono  o
ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorita' giudiziaria  o  lo
eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano  ogni
altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni  di
polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione  disciplinare  della
censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dall'impiego per  un
tempo non eccedente sei mesi. 
  2.  Nei  confronti  degli  ufficiali  e   degli   agenti   indicati
nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice puo'  essere  altresi'
disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni. 
  3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali  e
gli agenti di polizia giudiziaria rimangono  soggetti  alle  sanzioni
disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.