Art. 16.
     Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
  1.  In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle   leggi   vigenti   e  dell'autonomia  didattica,  scientifica,
organizzativa   e   finanziaria,  le  Universita'  pubbliche  possono
deliberare   la  propria  trasformazione  in  fondazioni  di  diritto
privato.  La  delibera  di  trasformazione  e'  adottata  dal  Senato
accademico  a  maggioranza  assoluta  ed e' approvata con decreto del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
trasformazione  opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di adozione della delibera.
  2.  Le  fondazioni  universitarie  subentrano  in  tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
Al  fondo  di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,
con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili
gia' in uso alle Universita' trasformate.
  3.  Gli  atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
  4.   Le  fondazioni  universitarie  sono  enti  non  commerciali  e
perseguono  i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro
natura  giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita'
della  gestione.  Non  e'  ammessa  in  ogni caso la distribuzione di
utili,  in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita' previste dagli statuti
delle   fondazioni   universitarie   sono  destinati  interamente  al
perseguimento degli scopi delle medesime.
  5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore
delle  fondazioni  universitarie  sono  esenti  da  tasse  e  imposte
indirette  e  da  diritti  dovuti  a  qualunque  altro  titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili  relativi  agli  atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
  6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto
puo'  prevedere  l'ingresso  nella  fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
  7.  Le  fondazioni  universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga
alle  norme  dell'ordinamento  contabile  dello  Stato  e  degli enti
pubblici,   fermo   restando   il   rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario.
  8.   Le   fondazioni   universitarie  hanno  autonomia  gestionale,
organizzativa  e  contabile,  nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
  9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura  l'equilibrio  di  bilancio.  Il  bilancio viene redatto con
periodicita'   annuale.  Resta  fermo  il  sistema  di  finanziamento
pubblico;  a  tal  fine,  costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi,   l'entita'   dei   finanziamenti  privati  di  ciascuna
fondazione.
  10.  La  vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi
dei  sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
  11.  La  Corte  dei  conti  esercita  il controllo sulle fondazioni
universitarie  secondo  le  modalita'  previste  dalla legge 21 marzo
1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
  12.  In  caso  di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione  della  fondazione  universitaria  da  parte degli organi di
amministrazione  o  di  rappresentanza,  il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario,
((  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) ,
con  il  compito  di  salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed
entro  sei  mesi  da  tale  nomina  procede  alla  nomina  dei  nuovi
amministratori  dell'ente  medesimo,  secondo  quanto  previsto dallo
statuto.
  13.  Fino  alla  stipulazione  del  primo  contratto  collettivo di
lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si
applica  il  trattamento  economico  e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore (( del presente decreto )).
  14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con   il  presente  articolo  e  con  la  natura  privatistica  delle
fondazioni medesime.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
              «Art.33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
          l'insegnamento).  -  La  Repubblica detta le norme generali
          sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi.
              Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
              La  legge,  nel  fissare i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
              E'  prescritto  un  esame di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
              Le   istituzioni   di   alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
              - La    legge   21   marzo   1958,   n.   259   recante
          «Partecipazione  della  Corte  dei conti al controllo sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in  via ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          aprile 1958, n. 84.