Art. 16. 
                  (Cumulo dei periodi assicurativi) 
  1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati
nelle medesime gestioni o  nell'assicurazione  generale  obbligatoria
per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: 
    a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e
8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; 
    b)  della   quota   di   pensione   calcolata,   con   le   norme
dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei  periodi  di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 
  2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono
a carico delle rispettive gestioni assicurative. 
  3. Resta ferma per l'assicurato  la  facolta'  di  avvalersi  delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. 
 
          Nota all'art. 16:
             -  La legge n. 29/1979 reca: "Ricongiunzione dei periodi
          assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali".