Art. 16. 
  1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo,
questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da
disposizioni di legge o di regolamento  o,  in  mancanza,  non  oltre
novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
  2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie,  e'  in  facolta'  dell'amministrazione  richiedente  di
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura  dell'affare,
di rispettare il termine generale di cui  al  comma  1,  quest'ultimo
ricomincia a  decorrere,  per  una  sola  volta,  dal  momento  della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti
richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 
  5.  Qualora  il  parere  sia  favorevole,  senza  osservazioni,  il
dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.