Art. 16. 1. Il traporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, e': a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. 2. L'unita' sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.