Art. 16. 
  1. L'art. 2432 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2432 (Partecipazione agli utili). -  Le  partecipazioni  agli
utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e  agli
amministratori  sono  computate  sugli  utili  netti  risultanti  dal
bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.".