(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
1. Nessun  fanciullo  sara'  oggetto  di  interferenze  arbitrarie  o
illegali  nella  sua  vita  privata,  nella  sua  famiglia,  nel  suo
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti  illegali
al suo onore e alla sua riputazione. 
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della  legge  contro  tali
interferenze o tali affronti.