Art. 16. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono
ad emanare  o  adeguare  le  norme  per  l'attuazione  dei  princi'pi
contenuti nella presente legge entro un anno  dalla  data  della  sua
entrata in vigore.