ART. 16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco. 2. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio. 3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa. 4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 512/1982 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale) e' il seguente: "Art. 3 (Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche). - Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "Sono inoltre deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese del reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori"". Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "Sono tuttavia deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale, per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori". - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 24/1979, poi modificato dall'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e' il seguente: Art. 24. (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri coantribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale, dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21 sesto comma, e, distintamente all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente secondo l'aliquota applicabile. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissioni di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposte diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze".