Art. 16. (Pubblicita' degli atti delle succursali di societa': criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/666/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplina degli strumenti e delle modalita' concernenti la pubblicita', l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni previsti dalla direttiva; b) distinzione tra i concetti di "filiale" e "succursale"; c) raccordo con le disposizioni contenute negli articoli 2195 e seguenti del codice civile; d) estensione dell'obbligo di pubblicita' alle informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva anche per le succursali di societa' di Paesi terzi; e) previsione dell'applicabilita' delle sanzioni previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, per inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicita' o alle indicazioni prescritte.
Nota all'art. 16: - La direttiva CEE n. 89/666 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 395 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 26 febbraio 1990, 2a serie speciale.