Art. 16. 
  (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) 
  1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito  l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del
proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: 
   a)  autorizzare,  regolamentandola,   l'istituzione   di   aziende
faunistico-venatorie, senza  fini  di  lucro,  soggette  a  tassa  di
concessione regionale,  per  prevalenti  finalita'  naturalistiche  e
faunistiche con particolare riferimento alla tipica  fauna  alpina  e
appenninica, alla grossa fauna europea e a  quella  acquatica;  dette
concessioni devono essere corredate di programmi di  conservazione  e
di  ripristino  ambientale   al   fine   di   garantire   l'obiettivo
naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia  e'  consentita
nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i  piani  di
assestamento  e  di  abbattimento.  In  ogni  caso,   nelle   aziende
faunistico-venatorie non e' consentito  immettere  o  liberare  fauna
selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; 
   b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di  aziende  agri-
turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di
concessione regionale, nelle quali  sono  consentiti  l'immissione  e
l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica  di
allevamento. 
  2. Le azienda agri-turistico-venatorie devono: 
   a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso  rilievo
faunistico; 
   b) coincidere preferibilmente con il  territorio  di  una  o  piu'
aziende agricole  ricadenti  in  aree  di  agricoltura  svantaggiata,
ovvero  dismesse  da  interventi  agricoli  ai   sensi   del   citato
regolamento (CEE) n. 1094/88. 
  3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide  e  vallive
possono essere autorizzate solo se comprendono bacini  artificiali  e
fauna  acquatica  di  allevamento,  nel  rispetto  delle  convenzioni
internazionali. 
  4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle  aziende  di  cui  al
comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della  presente  legge
con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.