Art. 16 (a). Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato: a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; (( b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, )) (( edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; )) )) c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. (( Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti )) (( indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2, )) (( nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine )) (( stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, )) (( prevedendo, altresi', una particolare disciplina per le aree )) (( fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come )) (( edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. )) (( Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 892 e )) (( 893 del codice civile )) (b) . )) 2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 360/1993. (b) Il testo degli artt. 892 e 893 del codice civile e' il seguente: "Art. 892 (Distanze per gli alberi). - Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere pero' di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche' le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita' del muro". "Art. 893 (Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi). - Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano trattandosi di boschi, canali e strade di proprieta' privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente".