Art. 16. 
                         Disposizioni finali 
 1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e  l'art.
36 del regio decreto 7  novembre  1942,  n.  1564  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore  gli
altri articoli che siano compatibili con  le  disposizioni  contenute
nel presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 20 maggio 1992 
                                  Il Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Ministro, ad interim, per i beni 
                                  culturali e ambientali 
                                  ANDREOTTI 
                                  Il Ministro dell'interno 
                                  SCOTTI 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992 
  Registro n. 54 Beni culturali, foglio n. 211