Art. 16. 
        Elezione del sindaco e del presidente della provincia 
                         Nomina della giunta 
  1. L'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 34 (Elezione del sindaco e del presidente della  provincia  -
Nomina della giunta). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni  dettate  dalla  legge  e  sono  membri  dei  rispettivi
consigli. 
   2.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  nominano   i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un  vicepresidente,
e ne danno comunicazione al consiglio nella prima  seduta  successiva
alla elezione unitamente alla proposta degli  indirizzi  generali  di
governo. Il consiglio discute ed approva in  apposito  documento  gli
indirizzi generali di governo. 
   3. Chi ha ricoperto  in  due  mandati  consecutivi  la  carica  di
assessore  non  puo'  essere  nel  mandato  successivo  ulteriormente
nominato assessore. 
   4. 11 sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio".