Art. 16. 
                    Libera prestazione di servizi 
  1. Le banche italiane possono esercitare le  attivita'  ammesse  al
mutuo  riconoscimento  in  uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi
succursali,  nel  rispetto  delle  procedure  fissate   dalla   Banca
d'Italia. 
  2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario
senza  stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione   della   Banca
d'Italia. 
  3. Le banche comunitarie possono esercitare le  attivita'  previste
dal  comma  1  nel  territorio  della  Repubblica  senza   stabilirvi
succursali  dopo  che  la  Banca   d'Italia   sia   stata   informata
dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 
  4. Le banche  extracomunitarie  possono  operare  in  Italia  senza
stabilirvi succursali previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
rilasciata d'intesa con la CONSOB per quanto riguarda le attivita' di
intermediazione mobiliare. 
  5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi  del  comma  3  e  della  prestazione
all'estero di servizi da parte di banche italiane.