Art. 16. 
                             Presidente 
  1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni  dalla  nomina  del
consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.  Qualora
non si raggiunga tale maggioranza neanche con un  secondo  scrutinio,
si  procede,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  ad  una  terza
votazione in cui per  l'elezione  e'  richiesta  la  maggioranza  dei
componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata
raggiunta  la  maggioranza  necessaria,  si  procede  ad  una  quarta
votazione di  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  nella  terza
votazione hanno ottenuto il maggior numero  di  voti.  Qualora  nella
votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga  la  maggioranza
assoluta,  il  consiglio  decade.  Il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  con  proprio  decreto,  provvede  alla
nomina di un commissario che esercita  le  attribuzioni  conferitegli
con il  decreto  stesso.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi. 
  2. Il presidente rappresenta la  camera  di  commercio,  convoca  e
presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine  del  giorno
e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della  giunta
non sottoposti al regime della vigilanza di cui  all'articolo  4.  In
tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la  ratifica  nella
prima riunione successiva. 
  3. Il presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la
durata del consiglio, e puo' essere rieletto una sola volta.