Art. 16. 
             Istituzione e fini del distretto scolastico 
 
  1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e
gli organi dell'amministrazione scolastica periferica  competenti,  i
cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il  territorio
di ciascuna regione e' suddiviso,  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione  di
"distretti scolastici". I  decreti  dovranno  indicare  le  sedi  dei
distretti.  Con  la  stessa  procedura  si  provvede  alle  eventuali
variazioni. 
  2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono  ad  adeguare
la delimitazione dei distretti scolastici in  modo  che,  di  regola,
essa coincida con gli  ambiti  territoriali  dei  distretti  previsti
dall'articolo 3, comma 5,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502  quali  articolazioni  dell'unita'  sanitaria
locale. 
  3. Il distretto scolastico realizza la  partecipazione  democratica
delle comunita' locali  e  delle  forze  sociali  alla  vita  e  alla
gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai  successivi
articoli. 
  4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle  istituzioni
scolastiche ed educative e delle attivita' connesse  e  per  la  loro
realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del  diritto  allo
studio, della crescita culturale e civile della  comunita'  locale  e
del migliore funzionamento dei servizi scolastici. 
  5. Il distretto scolastico ha autonomia  amministrativa  ed  ha  la
gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento. 
 
          Nota all'art. 16:
             -  L'art.  3, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce
          che le regioni provvedono a definire l'articolazione  delle
          unita' sanitarie locali in distretti.