Articolo 16 Cambiamenti di direzione 1. Prima di svoltare a destra o a sinistra per immettersi in un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7 e di quelle dell'articolo 14 della presente Convenzione: a) se vuole lasciare la strada dal lato corrispondente al senso della circolazione, accostarsi il piu' possibile al margine della carreggiata corrispondente a questo senso ed eseguire la sua manovra in uno spazio il piu' ristretto possibile; b) se vuole lasciare la strada dall'altro lato, con riserva della possibilita' per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi e per i ciclomotori, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata, se si tratta di una carreggiata in cui la circolazione si svolge nei due sensi, oppure al bordo opposto al lato corrispondente al senso della circolazione, se si tratta di una carreggiata a senso unico e, se vuole immettersi su di un'altra strada in cui la circolazione si svolge nei due sensi deve effettuare la manovra in modo da impegnare la carreggiata di quest'altra strada dal lato corrispondente al senso della circolazione. 2. Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 21 della presente Convenzione per quanto riguarda i pedoni lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso sulla carreggiata che egli si appresta a lasciare ed i velocipedi ed i ciclomotori circolanti sulle piste per velocipedi che traversano la carreggiata sulla quale egli sta per immettersi.