Art. 16.
                   Scritture contabili e bilancio
  1.  La fondazione, anche quando non esercita attivita' commerciale,
deve  tenere  i  libri  e  le  altre  scritture  contabili prescritti
dall'art. 2214 del codice civile.
  2.  Il bilancio di esercizio della fondazione e' redatto secondo le
disposizioni  degli  articoli  2423  e seguenti del codice civile, in
quanto compatibili.
  3.  Il  Ministero  del  tesoro  puo'  stabilire specifici schemi di
bilancio   che   tengano  conto  della  particolare  attivita'  delle
fondazioni.   Puo'   disporre,   altresi',   in  rapporto  al  totale
dell'attivo  dello  stato  patrimoniale  o al totale del valore della
produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima
dell'approvazione,  sia  sottoposto  a certificazione da parte di una
societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  di  cui  all'art. 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1975, n. 136,
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.
  4.  Il  bilancio  e' approvato dal consiglio di amministrazione nei
termini previsti per le societa' per azioni.
  5.  Entro  trenta  giorni dall'approvazione, una copia del bilancio
deve  essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del
tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
 
          Note all'art. 16:
             - Il testo  dell'art.  2214  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.   2214   (Libri   obbligatori  e  altre  scritture
          contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'
          commerciale  deve tenere il libro giornale e il libro degli
          inventari.
             Deve  altresi'  tenere  le  altre  scritture  che  siano
          richieste  dalla  natura  e dalle dimensioni dell'impresa e
          conservare ordinatamente per ciascun affare  gli  originali
          delle  lettere,  dei  telegrammi  e delle fatture ricevute,
          nonche' le copie delle  lettere,  dei  telegrammi  e  delle
          fatture spedite.
             Le  disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori".
             - La sezione IX (articoli 2423 e seguenti)  del  capo  V
          (Della  societa'  per  azioni)  del codice civile concerne:
          "Del bilancio".
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136,
          e' il seguente:
             "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di  revisione).  -
          1.  La  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa
          provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa'  di
          revisione  abilitate  all'esercizio delle funzioni indicate
          negli articoli 1 e 7 del presente decreto.
             2. Salvo quanto  previsto  dagli  articoli  8-bis  e  9,
          nell'albo  speciale possono essere iscritte le societa' che
          rispondono ai seguenti requisiti:
               a)   oggetto   sociale   limitato   alla  revisione  e
          all'organizzazione contabile di aziende;
               b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei
          conti  e  maggioranza  degli  amministratori  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili;
               c)  nelle  societa' regolate nei capi II, III e IV del
          titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica  e  per  quote dei soci costituita da iscritti nel
          registro dei revisori contabili;
               d) nelle societa' regolate nei capi V, VI  e  VII  del
          titolo  V  del  libro  V del codice civile, maggioranza dei
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          persone   fisiche   iscritte   nel  registro  dei  revisori
          contabili;
               e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del  titolo
          V  del  libro  V del codice civile, azioni nominative e non
          trasferibili mediante girata.
             3. Per l'iscrizione all'albo le societa' devono  inoltre
          essere  munite  di  garanzia  assicurativa  giudicata dalla
          Commissione   idonea   a   coprire   i   rischi   derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' sociale.
             4.  Le  societa'  costituite all'estero aventi in Italia
          sede secondaria con rappresentanza stabile  possono  essere
          iscritte  nell'albo  purche' ricorrano i requisiti indicati
          dai commi 2 e 3 e  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli
          8-bis e 9.
             5.  Le societa' costituite all'estero iscritte nell'albo
          speciale devono trasmettere alla  Commissione  il  bilancio
          annuale  relativo  alla  sede  secondaria  che esercita nel
          territorio   dello   Stato   attivita'   di   revisione   e
          organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile
          alle   societa'  stesse  non  prescriva  la  redazione  del
          bilancio.
             6. La sostituzione degli amministratori,  delle  persone
          che  rappresentano  la  societa'  nel  controllo legale dei
          conti e dei direttori generali,  nonche'  il  trasferimento
          delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione
          entro  dieci  giorni.  E'  inoltre  comunicata nello stesso
          termine ogni altra modificazione della  compagine  sociale,
          dell'organo  amministrativo  e dei patti sociali che incide
          sui requisiti indicati nel presente articolo.
             7. In caso di omissione o  ritardo  nelle  comunicazioni
          previste  dal  comma  6, la Commissione applica la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinque
          milioni  a  lire  trenta  milioni,  salva  la  facolta'  di
          cancellazione dall'albo".