Art. 16
                        (Comunicazione dati)
   1.  Il  Ministero, a decorrere dal 1o gennaio 1997, trasmette alla
Commissione  delle  Comunita'  europee il BUIG, una relazione annuale
contenente  la  stima delle riserve di idrocarburi esistenti, nonche'
l'elenco  dei titoli minerari conferiti nel territorio nazionale, nel
mare   territoriale   e   nella  piattaforma  continentale  italiana,
indicando altresi' i luoghi ove ottenere informazioni al riguardo.
   2.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui agli articoli 39 e 71
della legge n.613 del 1967.
   3.  Alla  cessazione  di  un  titolo minerario la relazione finale
sulle  conoscenze  geominerarie  ottenute  nell'area  del  titolo  e'
corredata    delle   linee   sismiche   maggiormente   significative,
dell'elenco  dei  dati  geofisici  e  di  perforazione acquisiti, con
l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto.
   4.  La  relazione  di cui al comma 3, nonche' i profili di tutti i
pozzi  perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli
interessati dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario.
   5.  I  rilievi  geofisici  e  gli  altri  dati  relativi al titolo
cessato,  scaduti  i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge
n.613  del  1967,  sono  messi  a  disposizione  dal  titolare per la
consultazione,   ai   soli   costi  del  servizio  di  consultazione,
assicurando  uguali  condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per
l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma del diritto
d'uso,  il  corrispettivo  per il titolare non puo' superare un terzo
del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.