(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                   Composizione delle controversie 
1. Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia  fra  le  Parti
   Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione  del  presente
   Accordo, le Parti Contraenti si adopereranno in  prima  istanza  a
   comporla in via negoziale. 
2. Qualora le Parti  Contraenti  non  riuscissero  a  pervenire  alla
   soluzione tramite negoziati, potranno concordare di sottoporre  la
   controversia alla decisione di persone o  organismi;  qualora  non
   giungano a tale accordo, la  controversia,  su  richiesta  di  una
   delle due Parti Contraenti, sara' sottoposta alla decisione di  un
   tribunale  di  tre  arbitri,  nominati  uno  da   ciascuna   Parte
   Contraente ed il terzo dai due  arbitri  in  tal  modi  designati.
   Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro entro sessanta (60)
   giorni  dalla  data  di  ricezione  da  parte  dell'altra  di  una
   notifica,  attraverso  i  canali  diplomatici,  di  richiesta   di
   arbitrato da parte di detto tribunale, ed il terzo  arbitro  sara'
   nominato entro un  ulteriore  periodo  di  sessanta  (60)  giorni.
   Qualora l'una o l'altra Parte Contraente  non  nomini  un  arbitro
   entro il periodo specificato,  ovvero  se  il  terzo  arbitro  non
   verra' nominato entro il periodo specificato,  il  Presidente  del
   Consiglio      dell'Organizzazione      dell'Aviazione      Civile
   Internazionale,  su  richiesta  di  una  delle  Parti  Contraenti,
   nominera' uno o piu' arbitri, a seconda dei casi. In tal caso,  il
   terzo arbitro sara' cittadino di uno stato  terzo  e  fungera'  da
   presidente del tribunale arbitrale. 
3. Le Parti Contraenti si conformeranno alla sentenza emanata in base
   al paragrafo 2. del presente Articolo. 
4. Nessuna controversia relativa a nessun tipo di dazio doganale ed a
   qualsiasi altro  onere  fiscale  sara'  comunque  sottoposta  alla
   procedura del tribunale arbitrale prevista  al  paragrafo  2.  del
   presente Articolo.