Art. 16.
                       Promozione del turismo
                   Attribuzione di somme all'ENIT
  1. Le somme derivanti dalle  mancate richieste di rimborso da parte
dei  beneficiari delle  agevolazioni a  favore dei  turisti stranieri
motorizzati di  cui alla legge 15  maggio 1986, n. 192,  e successive
modificazioni  ed   integrazioni,  nonche'  quelle   derivanti  dalle
connesse  differenze  di  cambio,  si intendono  assegnate  a  titolo
definitivo all'Ente nazionale italiano per  il turismo (ENIT) ai fini
del  finanziamento  del programma  nazionale  di  promozione, di  cui
all'articolo 7 della  legge 11 ottobre 1990, n. 292,  per il triennio
1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.
 
           Note all'art. 16:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.   7 della legge 15
          maggio 1986, n.  192:  "Agevolazioni a  favore dei  turisti
          motorizzati":     "Art.  7  (Programma         promozionale
          nazionale    e  programmi   esecutivi   di attuazione).   -
          1. L'ENIT  elabora, anche  sulla base  di singoli programmi
          regionali,  il programma  promozionale nazionale  di durata
          triennale,    contenente  le    direttive    generali,  gli
          obiettivi  e    gli strumenti di  intervento, l'indicazione
          delle aree    geografiche  verso  le  quali  deve    essere
          prevalentemente   rivolta  la     propria  attivita'  e  la
          previsione   di massima   per   gli   importi   globali  di
          spesa  per ciascuna area.
            2.  Nella    predisposizione  del  programma promozionale
          triennale una quota dei  fondi disponibili, non   inferiore
          al trenta per  cento, e' riservata al  finanziamento, anche
          parziale,  degli    interventi  che  le  regioni  intendono
          realizzare congiuntamente all'Ente.
            3. L'Ente provvede  alla ripartizione dei  fondi  di  cui
          al comma 2, in base  a criteri  predeterminati che  tengano
          conto    della  coerenza  dell'intervento  proposto  con le
          direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la
          realizzazione del medesimo  potra'  avere  sugli  obiettivi
          prefissati.
            4.  Il   programma  promozionale  triennale  e'   attuato
          mediante  programmi esecutivi  annuali, deliberati entro il
          31 marzo dell'anno precedente a quello cui si  riferiscono,
          nell'ambito  dei  quali  vengono  definite  le modalita' di
          attuazione delle singole imziative.
            5.  Il programma  promozionale  triennale e  i  programmi
          esecutivi  annuali  sono    inviati per   l'approvazione al
          Ministro del   turismo e dello  spettacolo,  immediatamente
          dopo   la deliberazione del consiglio di amministrazione Il
          Ministro  formula  eventuali  osservazioni  entro  i trenta
          giorni successivi  alla data   di ricevimento;    trascorso
          tale  termine senza che siano state formulate osservazioni,
          il programma si intende approvato".