Art. 16. Abrogazioni 1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini". 2. E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini". 3. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285. 4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 127, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore". - L'art. 111 del r.d. n. 773 del 1931 cosi' recitava: "Art. 111 (Art. 111 testo unico 1926). - Non si puo' esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza". - Il testo degli articoli 197, 198 e 199 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) recitava: "Art. 197. - Sono sottoposti alla disposizione dell'art. 111 della legge, oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica, e fotografica, ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostyle, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero". "Art. 198. - La licenza di cui all'art. 111 della legge e' richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorita' di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono. La licenza e', in tal caso, valida esclusivamente nell'ambito del territorio della provincia. L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo', nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti in relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente". "Art. 199. - La domanda per conseguire la licenza di cui all'art. 111 della legge deve contenere la indicazione della sede e della specie dell'esercio, e del nome del direttore tecnico, ove questi sia persona diversa dal titolare dell'azienda. Ogni variazione deve essere comunicata al questore nel termine di cinque giorni". - Si riporta il testo dell'articolo 243, comma primo, del sopra citato r.d. n. 635/1940 cosi' come modificato dal presente decreto: "L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente". - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.-L. 31 luglio 1987, n. 318 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399: "Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato". 1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai senzi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. 3. Per la realizzazazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attivita' promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento e' disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento e' disposto dal consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziattive. 4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2. 5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il D.M. 28 novembre 1989, n. 453, recante: "Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalita' di utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo nazionale per 1'artigianato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1990, n. 44. - Il D.M. 2 febbraio 1994, n. 285 recante: "Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalita' di utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1994, n. 110. - Il testo dell'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) cosi' recitava: "Art. 12 (Consiglio nazionale dell artigianato). - Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunita' economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attivita' artigiane. Esso e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto: 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato; 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato; 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentativita'; 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane; 5) dal presidente del consiglio generale della cassa per il credito alle imprese artigiane; 6) dal presidenze dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".