Art. 16 
                   Sospensione del diritto di voto 
 
  1. Il diritto di voto  inerente  alle  azioni  acquisite  non  puo'
essere esercitato quando non siano state effettuate le  comunicazioni
previste dall'articolo 15, commi 1 e 3,  quando  sia  intervenuto  il
divieto della Banca d'Italia o non  sia  ancora  decorso  il  termine
entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando
sia  scaduto  il  termine  massimo  eventualmente  fissato  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2. 
  2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in  ogni
momento sospendere il diritto di voto inerente a  una  partecipazione
qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del  risparmio  o
in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare del  diritto
di voto possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo
esercizio della vigilanza. 
  3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si
applica l'articolo 14, commi 5 e 6.