Art. 16 Sospensione del diritto di voto 1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non puo' essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2. 2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza. 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.