Art. 16
    Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

  1.  Il  giudice,  nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non   colposo   o  nell'applicare  la  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero   che   si   trovi  in  taluna  delle  situazioni  indicate
nell'articolo  13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva  entro  il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per   ordinare  la  sospensione  condizionale  della  pena  ai  sensi
dell'articolo  163  del  codice penale ne' le cause ostative indicate
nell'articolo  14, comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire
la  medesima  pena  con  la misura dell'espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
  2.  L'espulsione  e' eseguita dal questore anche se la sentenza non
e'  irrevocabile,  secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma
4.
 
          Note all'art. 16:
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale:
            "Art.  444  (Applicazione  della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione  o  di  arresto,  soli  o   congiunti   a   pena
          pecuniaria.
            2.  Se  vi  e'  il  consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se  ritiene   che   la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette, dispone con sentenza  l'applicazione  della  pena
          indicata,  enunciando  nel  dispositivo  che vi e' stata la
          richiesta delle parti.  Se  vi  e'  costituzione  di  parte
          civile,  il  giudice non decide sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
            3.  La  parte,   nel   formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta".
            - Si riporta il testo dell'art. 163 del codice penale:
            "Art.  163  (Sospensione  condizionale della pena). - Nel
          pronunciare  sentenza  di  condanna   alla   reclusione   o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena  pecunaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad  una
          pena  privativa  della  liberta' personale per un tempo non
          superiore, nel complesso,  a  due  anni,  il  giudice  puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine  di  cinque anni se la condanna e' per delitto e di
          due anni se la condanna e per contravvenzione.
            Se il reato e' stato commesso da  un  minore  degli  anni
          diciotto,  la  sospensione  puo'  essere ordinata quando si
          infligga una pena restrittiva della liberta' personale  non
          superiore  a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
          o congiunta alla pena  detentiva  e  ragguagliata  a  norma
          dell'art.  135, sia equivalente ad una pena privativa della
          liberta'  personale  per  un  tempo  non   superiore,   nel
          complesso, a tre anni.
            Se  il  reato  e'  stato  commesso  da  persona  di  eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere ordinata quando si  infligga  una  pena  restrittiva
          della  liberta'  personale  non  superiore a due anni e sei
          mesi ovvero una pena pecunaria che, sola o  congiunta  alla
          pena  detentiva  e  ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
          equivalente ad una pena privativa della liberta'  personale
          per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
          mesi".